Domande Frequenti

Dettagli del documento

Elenco di risposte alle domande più frequenti raccolte dalle richieste di assistenza dei cittadini.

Si conferma per l’anno 2016, le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF già deliberate per il 2015; le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF, differenziate ed articolate secondo i cinque scaglioni di reddito previsti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'art. 11, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986 per l'IRPEF nazionale, e precisamente in misura pari a:
  • 0,55 per cento fino a 15.000,00 euro;
  • 0,57 per cento oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;
  • 0,70 per cento oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro;
  • 0,78 per cento oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro;
  • 0,80 per cento oltre 75.000,00 euro;
 
Si da atto che le predette aliquote sono da ritenersi vigenti per l’annualità 2016 nonché, in assenza di modifiche al regolamento di cui in premessa per le annualità successive sulla base del disposto dell’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
Si da infine atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quinquies, della Legge n. 44 del 26.4.2012 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011 e successive modificazioni, la presente deliberazione di fissazione per l'anno 2016 delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef, deve essere inviata entro il termine di 30 gg. dalla data di approvazione della deliberazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai fini della pubblicazione sul proprio sito informatico.
 

Argomenti:

A chi è rivolto

I cittadini che ne fanno richiesta.

Descrizione

L'autenticazione di copia consiste nell'attestazione che la copia fotostatica presentata dal cittadino allo sportello è conforme al documento originale in possesso dello stesso.

L'autenticazione di firma è l'attestazione che la firma è stata apposta in presenza dell'ufficiale dell'anagrafe, previo accertamento dell'identità della persona tramite un valido documento di riconoscimento.

L'ufficiale dell'anagrafe può autenticare la firma solo sui documenti per i quali la normativa e la sua delega lo consente, quali sottoscrizioni contenute in istanze o in dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

I documenti devono essere scritti in italiano.

Come fare

Presentarsi allo sportello.

Cosa serve

Per l'autentica di copia: valido documento di riconoscimento, il documento originale per il quale si richiede la copia autenticata e la copia da autenticare.

Per l'autentica di firma: documento di riconoscimento e il documento sul quale va apposta la firma da autenticare.

Nel caso di autentica per successione si può utilizzare il modulo predisposto.

Cosa si ottiene

L'autentica richiesta.

Tempi e scadenze

Rilascio immediato allo sportello.

Costi

Marca da bollo del valore di euro 16,00 (se non in esenzione)



Documenti

Argomenti:

A chi è rivolto

I cittadini dell'Unione Europea - Per familiare si intende:
il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'UE un'unione registrata, ma nel rispetto delle condizioni previste dalla legislazione dello stato italiano;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge;
gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
(A) Familiare U.E. del lavoratore comunitario
(B) Familiare U.E. dello studente comunitario
(C) Familiare U.E. del cittadino U.E. nè lavoratore nè studente
(D) Altri familiari o partner  U.E. del cittadino dell'Unione


Descrizione

I Cittadini dell'Unione Europea, trascorsi tre mesi dal loro ingresso nel territorio nazionale, devono chiedere l'iscrizione all'Anagrafe e il rilascio della "Attestazione d'iscrizione anagrafica".
Dopo cinque anni di soggiorno regolare e continuativo possono richiedere il rilascio dell'Attestazione di Soggiorno Permanente.

Come fare


Possibilità di presentare la dichiarazione anagrafica attraverso varie modalità:
1. direttamente presso gli sportelli comunali;
2. per via telematica: comune.morozzo.@multipec.it; protocollo@comune.morozzo.cn.it 
3. per posta ordinaria e/o raccomandata.


Cosa serve

Documenti da allegare:

(A) FAMILIARE U.E. DEL LAVORATORE COMUNITARIO


Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza
consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Il familiare segue la condizione giuridica del cittadino comunitario titolare di autonomo diritto di soggiorno in Italia.


(B) FAMILIARE U.E. DELLO STUDENTE COMUNITARIO


Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.


(C) FAMILIARE U.E. DELLO CITTADINO U.E. NE' LAVORATORE NE' STUDENTE


Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Certificazione del paese di origine attestante la qualità di familiare o di familiare a carico.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in 
lingua italiana e asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
Assicurazione sanitaria della validità di almeno un anno per ciascuno dei familiari.
Disponibilità di risorse economiche per l'intero nucleo familiare sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, documentabile anche attraverso autocertificazione.

(D) ALTRI FAMILIARI O PARTNER U.E. DEL CITTADINO DELL'UNIONE


Passaporto o documento d'identità del paese di origine valido per l'espatrio, Codice fiscale ed eventuali dati Patente di Guida italiana e targhe veicoli di proprietà.
Documentazione dello Stato del cittadino dell'Unione, titolare del diritto di soggiorno, dalla quale risulti il rapporto di parentela, ovvero la relazione stabile registrata nel medesimo Stato, avente valore legale in Italia.
I documenti prodotti nel proprio paese, che attestano il rapporto di parentela, per avere valore legale in Italia devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dalla Rappresentanza consolare italiana nel Paese di origine o di provenienza, oppure apostillati ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1961. In alternativa è possibile presentare una certificazione rilasciata dalla rappresentanza consolare del proprio paese in Italia, tradotta in lingua italiana e
asseverata presso la Prefettura, oppure produrre, per i Paesi aderenti, i certificati plurilingue ai sensi della Convenzione di Parigi del 1956.
- Dichiarazione che attesti la qualità di familiare a carico o convivente, oppure la sussistenza di gravi motivi di salute che impongono l'assistenza personale da parte del cittadino dell'Unione.
- Assicurazione sanitaria valida almeno un anno.
Dichiarazione del cittadino dell'Unione circa la disponibilità di risorse sufficienti per sé ed il familiare o il convivente.
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono 
sottoscrivere il modulo.


Cosa si ottiene

Iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente


Tempi e scadenze

Entro 45 gg deve avvenire la convalida o il rifiuto dell'istanza.

Tempi e scadenze al momento non disponibili.


Costi

N. 2 marche da bollo da euro 16.00 (richiesta e rilascio Attestazione)

Argomenti:

ISCRIZIONE ANAGRAFICA E VARIAZIONE DELL'INDIRIZZO

Il D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) ha introdotto con l'art. 5 (Cambio di residenza in tempo reale) una nuova serie di disposizioni che modificano profondamente la materia delle iscrizioni anagrafiche e delle variazioni di indirizzo.

Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo devono essere dichiarate dai cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e non prima. 

A far data dal 09 maggio 2012 i cittadini interessati ad iscriversi nell'Anagrafe (con provenienza da altri Comuni d'Italia o dall'Estero oppure iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero - A.I.R.E. di altri Comuni Italiani) o coloro che intendano variare il proprio indirizzo all'interno del territorio Comunale potranno dichiarare le variazioni che li riguardano utilizzando esclusivamente i moduli di richiesta sotto elencati,  anche reperibili sul sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno oppure ritirabile direttamente presso lo sportello degli uffici comunali.
E' anche possibile richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica all'estero (i cittadini italiani saranno iscritti all'A.I.R.E. - Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero mentre i cittadini non italiani saranno cancellati dall'Anagrafe per emigrazione all'estero) utilizzando il relativi moduli di cancellazione sotto elencati.


Il modulo riporta in calce le modalità di compilazione della richiesta che dovranno essere scrupolosamente seguite dagli interessati al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda mentre la trasmissione del modulo a mezzo posta elettronica potrà essere effettuata  solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo stesso.

Le richieste possono pervenire agli uffici comunali : 1) presentazione diretta allo sportello, 2) trasmissione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Morozzo Via Bongioanni 4, 12040, Morozzo (CN) , 3) trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0171.772477, 4) trasmissione a mezzo posta elettronica a: comune.morozzo@multipec.it oppure protocollo@comune.morozzo.cn.it

I cittadini NON appartenenti a Stati  dell'Unione Europea dovranno allegare alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero la documentazione di cui all'allegato A): (scaricabile a fondo pagina), mentre i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea allegheranno alle loro richieste di prima iscrizione anagrafica dall'estero la documentazione di cui all'allegato B): (scaricabile a fondo pagina)..

Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell'indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell'Ufficio.

A tutti i richiedenti sarà comunque fornita una comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l'Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all'indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni  dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti non fossero positivi i richiedenti saranno informati con una comunicazione di "PREAVVISO DI RIGETTO" (Art. 10/Bis della Legge 241/1990) ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l'Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all'Autorità di Pubblica Sicurezza, a revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonché segnalare all'Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale  ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In mancanza di comunicazione all'interessato entro i 45 giorni di cui sopra vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell'indirizzo si intende confermata. 


Documenti

MODULO RESIDENZA (in formato Word)

Ultima modifica il 17/01/2017 18:27

MODULO RESIDENZA (in formato Pdf)

Ultima modifica il 17/01/2017 18:27

MODULO CANCELLAZIONE (in formato Word)

Ultima modifica il 17/01/2017 18:27

MODULO CANCELLAZIONE (in formato Pdf)

Ultima modifica il 17/01/2017 18:27

Allegato A

Ultima modifica il 17/01/2017 18:27

Allegato B

Ultima modifica il 17/01/2017 18:27

Argomenti:

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